Dal marzo 2014, in seguito alla caduta del governo ucraino sotto Viktor Yanukovich e all’annessione della Crimea da parte della Russia, l’Unione Europea ha imposto diverse misure restrittive nei confronti dell’economia russa, nonché nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche russe.
A partire dal 23 febbraio 2022, le sanzioni dell’UE sono state ampliate in risposta all’annessione russa delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e all’aggressione militare contro l’Ucraina. Anche l’Unione europea ha beneficiato di misure simili contro la Bielorussia, data la sua partecipazione indiretta alle operazioni militari e il suo sostegno all’invasione russa dell’Ucraina. In totale, nel corso del 2022, l’Unione Europea ha adottato sei “pacchetti” di sanzioni contro la Russia e, in misura minore, la Bielorussia, oltre a una serie specifica di misure di compliance.
Tali misure includono: (i) limiti all’esportazione e divieti di investimenti e finanziamenti in una serie di settori, come armi, prodotti a duplice uso, tecnologia, energia e trasporti; (2) divieti di viaggio e congelamento dei beni nei confronti di oltre 1.000 persone e oltre 80 entità; (3) Restrizioni al commercio e agli investimenti con la Crimea e Sebastopoli, nonché con le aree controllate dalla Russia delle regioni di Donetsk e Luhansk.
Il 20 luglio 2022 è stato rilasciato Il Consiglio ha approvato il pacchetto “Manutenzione e armonizzazione”. Mira a evitare l’elusione e garantire la corretta attuazione delle misure esistenti, nonché a limitare le potenziali conseguenze delle sanzioni dell’UE sulla crisi alimentare ed energetica globale.
L’ultima serie di misure include Tra l’altro(1) vietare l’importazione di oro e gioielli russi; (2) ampliare l’elenco delle merci controllate nei settori della difesa e della tecnologia (ad esempio componenti per il “cracking” e l’industria nucleare); (3) il divieto di accettare depositi da entità stabilite in paesi terzi e la cui maggioranza dei residenti sono cittadini/residenti russi e l’autorizzazione preventiva all’accettazione di depositi per scambi transfrontalieri non vietati; (4) ampliare l’elenco delle persone sanzionate e degli obblighi di segnalazione; (5) L’esenzione dal divieto di concludere transazioni con enti statali russi è necessaria per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali.
Le misure che affrontano la crisi alimentare e sanitaria globale comprendono esenzioni per i paesi terzi sul commercio con alcune entità statali russe di prodotti agricoli e petrolio, nonché esenzioni sulle transazioni volte all’importazione di prodotti farmaceutici e dispositivi medici dalla Russia verso paesi terzi.
Il 26 luglio 2022 il Consiglio ha deciso di prorogare le attuali misure restrittive, rivolte a specifici settori dell’economia della Federazione Russa, per un periodo di sei mesi, fino al 31 gennaio 2023.
Come in passato, le sanzioni economiche comminate dall’Unione Europea negli ultimi mesi hanno portato a contenziosi dinanzi ai tribunali competenti da parte dei soggetti interessati da tali sanzioni. Questo gruppo consultivo GT delinea le basi giuridiche e le procedure per l’adozione di sanzioni mirate, nonché i possibili rimedi disponibili nel sistema giuridico dell’UE per coloro che desiderano impugnare sanzioni mirate. Descrive inoltre la disciplina italiana delle sanzioni internazionali e dei rimedi disponibili a livello nazionale.
IO. | Basi e procedure legali per l’adozione delle sanzioni comunitarie |
I trattati dell’UE stabiliscono una procedura per l’emissione di sanzioni economiche che impongono al Consiglio di adottare una decisione di politica estera e di sicurezza comune (PESC) ai sensi dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE), seguita da un regolamento del Consiglio su una proposta congiunta del Alto rappresentante della PESC e della Commissione, ai sensi dell’articolo 215 del trattato sull’Unione europea Unione europea (TFUE). Il Parlamento europeo è informato dell’adozione del regolamento, che il Consiglio approva a maggioranza qualificata. Al contrario, l’articolo 31 del TUE, come regola generale, prevede che la decisione della PESC debba essere approvata all’unanimità dal Consiglio.
Gli Stati membri attuano misure decisionali in materia di PESC, come embarghi sulle armi o restrizioni di viaggio. Le persone e gli enti soggetti a sanzioni mirate come il congelamento dei beni o le restrizioni di viaggio (inclusi in un elenco speciale allegato ai regolamenti del Consiglio) sono informati delle misure adottate nei loro confronti, individualmente tramite lettera (se il loro indirizzo è disponibile) o tramite avviso del Consiglio pubblicato nella Serie “C” della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
in secondo luogo. | Revisione delle sanzioni e dei mezzi di ricorso basati su elenchi a livello dell’UE |
Le attuali misure restrittive dell’UE sono riviste periodicamente (almeno annualmente) per garantire che continuino a contribuire al raggiungimento del loro obiettivo. Per quanto riguarda le sanzioni economiche dell’UE, le decisioni del Consiglio sono di durata limitata, generalmente 12 mesi, e possono essere rinnovate senza limiti, mentre i corrispondenti regolamenti del Consiglio non hanno data di scadenza. Prima di decidere di prorogare la decisione del Consiglio, il Consiglio riesamina le misure restrittive e può decidere in qualsiasi momento di modificarle, prorogarle o sospenderle temporaneamente.
Per quanto riguarda i risarcimenti disponibili a livello dell’UE, le persone e le entità oggetto di sanzioni dell’UE possono chiedere preliminarmente al Consiglio, con documenti giustificativi, un riesame della decisione di includerli nell’elenco degli enti sanzionati. La richiesta di riesame deve essere indirizzata al Segretariato generale del Consiglio, DG C, Unità di coordinamento, Rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles.
In secondo luogo, entro due mesi dall’adozione dell’Atto del Consiglio, le sanzioni irrogate dal Consiglio alle persone fisiche o giuridiche possono essere impugnate dalle persone colpite “direttamente e individualmente” dai provvedimenti proposti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, sulla base degli articoli 275, paragrafo 2, e 263, paragrafo 4, punto 6, TFUE. Il giudice generale può annullare il procedimento impugnato, compresa la decisione della PESC, e decidere sulle domande di risarcimento derivanti dall’adozione delle misure restrittive della PESC. La sentenza del Tribunale può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia.
Inoltre, la Corte di giustizia ha recentemente confermato la propria competenza in merito alle indicazioni preliminari dei giudici nazionali in relazione alle decisioni PESC in materia di sanzioni internazionali; Pertanto, la Corte di giustizia può verificarne la validità ai sensi del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 275, paragrafo 2, TFUE (RosneftC-72/15).
Terzo. | Azione giudiziaria contro le sanzioni dell’UE nel contesto del conflitto russo-ucraino |
Dal 2014 diverse persone hanno avviato procedimenti di annullamento dinanzi al Tribunale in relazione alle sanzioni economiche imposte dal Consiglio nel contesto del conflitto russo-ucraino. Entro settembre 2020, i tribunali dell’UE avevano emesso quasi 40 sentenze su cittadini ucraini e 12 sentenze su cittadini russi. La maggior parte delle sanzioni relative ai cittadini russi è stata confermata, mentre la maggior parte delle azioni contro i cittadini ucraini è stata annullata (28 cancellazioni in 32 casi, a settembre 2020). Una delle ragioni principali della revoca è stata la mancanza di motivazione sufficiente per le misure, in contrasto con l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, come precedentemente stabilito dal Tribunale. Ben Alì Vassoio (T-200/14).
Ulteriori procedimenti di ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea sono iniziati nel 2022, dopo l’adozione di sanzioni rafforzate nei confronti di cittadini e persone giuridiche russe e bielorusse, da parte dei cosiddetti “oligarchi” (tra cui Roman Abramovich, Mikhail Fridman e Alisher Usmanov) e altri cittadini russi.
quarto. | La normativa italiana sulle sanzioni economiche internazionali |
A livello nazionale, con il Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 (Ordinanza Sanzioni), l’Italia ha adottato una propria disciplina sanzionatoria per contrastare il finanziamento del terrorismo e le attività degli Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il Decreto Sanzioni definisce il quadro generale per l’attuazione da parte delle autorità italiane delle sanzioni economiche dell’ONU o dell’UE, direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, e conferisce al governo italiano un’autorità sanzionatoria indipendente, in attesa dell’adozione di misure sovranazionali (artt. 4 e 4 bis Decreto sanzioni).
Le sanzioni irrogate dall’Italia sono emanate “indipendentemente” con decisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), su proposta della Commissione per la Sicurezza Finanziaria (FSC), e hanno un periodo rinnovabile di sei mesi senza massimo. Essi cessano di funzionare con l’adozione di misure sovranazionali. Possono essere ordinati provvedimenti nei confronti di persone fisiche o giuridiche cheImpegnarsi o tentare di porre in essere una o più condotte con finalità di terrorismo previste dalle norme penali, ovvero una o più condotte volte a finanziare programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, ovvero una o più condotte che minaccino la pace internazionale o sicurezza(Articolo 4 bis, Ordinanza Penale).
L’FSC può anche presentare proposte per designare individui o entità agli organismi delle Nazioni Unite e dell’UE. La procedura non consente a nessun soggetto o ente di partecipare o difendersi prima di essere inserito nelle liste. In alternativa, l’FSC (attraverso l’Unità di polizia valutaria speciale della Guardia di finanza, in un altro significato, Guardia di Finanza) Avvisare l’interessato della quotazione, ai sensi dell’articolo 137 e altri sotto. Dal codice civile e dagli articoli 3 bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per ottemperanza, la violazione delle misure di congelamento dei beni o delle restrizioni imposte dai regolamenti dell’UE (ai sensi dell’articolo 215 del diritto dell’UE) è punita con la sanzione pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, se non perseguibile penalmente. La segnalazione di violazioni dei requisiti comporterà una sanzione da 500 a 25.000 euro.
Tali sanzioni sono irrogate secondo la procedura prevista dall’art. 13 bis ter, Ordinanza Penale, che rispecchia in larga parte le disposizioni della legge n. l’ordinanza penale. In definitiva, diversi enti, tra cui le pubbliche amministrazioni e la guardia di finanza, possono accertare le predette violazioni notificando all’interessato la sanzione, ai sensi dell’articolo 14, legge n. 689/1981. L’avviso è inviato al MEF, dove l’interessato può presentare scritti e documenti difensivi, nonché richieste di audizione. Il Ministero delle Finanze, entro due anni dalla ricezione della notifica, con decreto motivato, determina l’importo della sanzione e ne dispone il pagamento, e ne dà comunicazione all’interessato, secondo quanto previsto dall’articolo 18, della legge n. . 689/1981, nonché degli artt. 137 e cosa viene dopo. Codice di procedura civile e degli articoli 3 bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Quinto. | Rivedere sanzioni e rimedi a livello nazionale |
Come nell’Unione Europea, l’FSC riesamina e aggiorna periodicamente la posizione dei soggetti interessati da misure restrittive inserite negli elenchi delle sanzioni dell’ONU, dell’UE o nazionali, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle normative di riferimento (articolo 4, paragrafo 4, Decreto sanzioni). L’FSC può proporre al Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite o al Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta della parte interessata, di rimuovere persone o entità da elenchi internazionali o dell’UE (articolo 4sexies, paragrafo 1, Ordinanza sulle sanzioni).
Inoltre, l’interessato indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze può, in attesa dell’adozione di atti sovranazionali, chiedere al Comitato Federale di Coordinamento di rimuoverli dagli elenchi nazionali (art. 4sexies, comma 3, Decreto Sanzioni).
Il Decreto Sanzioni non prevede espressamente alcuna modalità di impugnazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che elenca una persona fisica o giuridica, in attesa dell’adozione di procedure sovranazionali. Avverso siffatto provvedimento, quindi, può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo, secondo i principi generali di competenza previsti dall’ordinamento italiano. In particolare, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, D.Lgs. 104/2010, il TAR Lazio (sede di Roma) sarà competente su tale ricorso.
Infine, il Decreto Sanzioni prevede espressamente che, avverso il decreto motivato del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 13 ter, comma 6, il Decreto Sanzioni (di cui al quarto punto supra) – che irroga la sanzione per violazione degli obblighi di congelamento e indisponibilità di beni o per violazione degli obblighi di comunicazione – L’opposizione può essere proposta avanti al Tribunale di Roma, che ha giurisdizione esclusiva su tale fattispecie, ai sensi dell’art. 14, Ordinanza Penale.
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