Economia
L’Agenzia per l’acqua ha una crisi fiscale di 643 milioni di scellini
Lunedì 09 gennaio 2023
La Corte Suprema ha respinto una richiesta da parte di un’agenzia idrica di più tempo per appellarsi contro una richiesta di 643 milioni di scellini derivante dalla ritenuta alla fonte delle tasse e degli onorari professionali in relazione a due società straniere incaricate di costruire dighe nel paese.
Il giudice David Maganga ha negato la domanda della Central Rift Valley Water Development Agency (CRWDA) affermando che il ritardo di oltre un anno nella presentazione del ricorso è stato eccessivo.
Il giudice ha affermato che l’Agenzia per l’acqua non ha mai voluto portare avanti un appello e lo ha fatto solo per evitare ulteriori avvisi di recupero e agenzia da parte della Kenya Revenue Authority (KRA).
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Respingo anche qualsiasi argomento che privilegi gli enti pubblici. Sono trattati come normali parti in causa e sono tenuti a rispettare il giusto processo. Il solo fatto che il ricorrente sia un ente pubblico non lo esime dall’applicare le procedure applicabili. E semmai la somma contestata le impone una maggiore responsabilità di condurre il contenzioso con la massima cura e rispetto delle procedure a tutela dei propri interessi”.
L’agenzia idrica è stata condannata a pagare la somma nel giugno 2021 da un tribunale di cinque membri, che ha stabilito che la società avrebbe dovuto trattenere le tasse per gli onorari amministrativi e professionali in relazione alla costruzione della diga di Itari a Nakuru e di un altro progetto a Elgiyo Marakwet. Conosciuto come Sabor Iten Tambach Water Supply Project (Fase 2), realizzato dalla società belga Aspen International SPRL.
La diga di Itare doveva essere costruita dalla CMC Di Ravenna, poi fallita. La società italiana è stata dichiarata fallita nel 2019, dopo anni di gravi problemi di liquidità che ne hanno ostacolato la realizzazione di progetti appaltati dal governo.
Il tribunale presieduto da Mahat Somani ha respinto l’argomentazione dell’agenzia secondo cui il progetto è esente da ritenuta alla fonte in quanto infondata in quanto non vi sono prove che l’esenzione sia stata concessa dal Tesoro.
Il KRA ha affermato che l’agenzia era responsabile della preparazione dei certificati di pagamento che sono stati inviati al ministero dell’Acqua per elaborare i pagamenti e il mancato calcolo della ritenuta d’acconto equivaleva al mancato adempimento dei suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dell’appaltatore.
Il CRWDA ha sostenuto di non essere responsabile della preparazione delle buste paga e, in quanto tale, non avrebbe nulla da restituire al KRA perché non aveva alcun controllo sui fondi.
L’agenzia ha quindi cercato di rivolgersi alla Corte Suprema, ma il giudice Maganga ha respinto l’appello, affermando che era arrivato in tarda giornata.
Secondo un’istituzione governativa, stava negoziando con il KRA, che in seguito fallì, costringendola a presentare ricorso.
Ha sostenuto che i tribunali hanno sempre considerato che il tempo non si ferma semplicemente perché le parti sono impegnate in trattative al di fuori del tribunale.
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Il giudice Maganga ha affermato che chiunque intenda presentare ricorso ha un periodo di tempo limitato per lavorare per garantire il diritto di appello.
Ha osservato che l’Agenzia per l’acqua non ha mai inviato un avviso di intenti a presentare ricorso entro 30 giorni come richiesto dalla legge.
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