In data 28 aprile 2023 Banca d’Italia, COVIP, IVASS e Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “Autorità di controllo“) ha avviato una consultazione pubblica congiunta su progetti di istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato di un’ampia gamma di soggetti vigilati nei loro settori al fine di contrastare il finanziamento di società produttrici di mine antiuomo, munizioni a grappolo e sottomunizioni (di seguito denominate”Istruzioni in bozza“).
sfondo
Legge 9 dicembre 2021, n. 220 (di seguito “LeggeIntrodotto in Italia il divieto per gli intermediari operanti nei settori bancario, previdenziale, assicurativo e finanziario di finanziare le società, costituite in Italia o all’estero, che operano direttamente o indirettamente (attraverso società regolamentate o collegate) in determinate attività tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la produzione , deposito, vendita, trasporto e distribuzione) relativi a mine antiuomo, munizioni a grappolo e submunizioni. A norma di legge è altresì vietato agli enti e ai fondi pensione di investire i propri beni nelle suddette attività.
La legge si inserisce nell’ambito delle iniziative assunte dall’Italia per ottemperare ai più ampi obblighi internazionali sanciti dall’Accordo di Ottawa del 3 dicembre 1997 e dall’Accordo di Oslo del 30 maggio 2008.
Dominio
Lo Schema di Istruzioni si applica ai soggetti sottoposti a vigilanza come definiti dalla Legge (di seguito “soggetti vincolanti“), Qualunque
- Le SIM, le banche, i gestori del risparmio, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 del Codice Bancario (Operatori del Piccolo Prestito), intermediari finanziari, imprese di assicurazione e riassicurazione, agenti di cambio, istituti bancari, fondi pensione, Poste Italiane S.p.A A pankoposta un lavoro, Cassa Depositi e Prestiti SpA; E
- Controllate italiane di SIM card, gestori patrimoniali, banche, monetica, istituti di pagamento, assicurativi e riassicurativi, con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese terzo.
Doveri delle autorità obbligate
Secondo lo schema di istruzioni, i soggetti obbliganti saranno tenuti ad adottare i presidi procedurali codificati nello Statuto volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziare le imprese coinvolte nelle suddette attività armate (per finanziamento si intende qualsiasi forma di sostegno finanziario ivi inclusi, a titolo esemplificativo, a titolo esemplificativo, concessione di credito a qualsiasi titolo, rilascio di garanzie finanziarie, acquisto di partecipazioni, acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle predette società). Tali salvaguardie comprendono almeno: (i) l’obbligo di consultare gli elenchi disponibili al pubblico delle società produttrici di mine antipersona, munizioni a grappolo e submunizioni prima della concessione del finanziamento e (ii) le procedure per valutare i rischi di un potenziale coinvolgimento del mutuatario nelle attività descritte nell’articolo alla luce, ad esempio, dell’Attività svolta, della sede legale e del luogo di lavoro. Nel caso di finanziamenti per impianti ritenuti ad alto rischio, dovranno essere adottate misure di controllo rafforzate.
Altre passività sono identificate in relazione a: Tra l’altro(i) il flusso informativo per dare piena conoscenza e governo agli organi interni dei soggetti obbligati dei presidi regolamentari approvati per valutare il rispetto del divieto di finanziamento e l’eventuale violazione dello stesso; (ii) la definizione di collaterale a livello di gruppo; e (iii) doveri e responsabilità se la gestione delle risorse è affidata a terzi.
Qualora le procedure di controllo conducano alla determinazione del coinvolgimento di un potenziale debitore nelle suddette attività, i soggetti obbligati devono attuare le misure necessarie per garantire il divieto di finanziamento, ad esempio rifiutando il finanziamento. Qualora sia accertata la violazione del divieto, viene inviata tempestiva comunicazione all’autorità di controllo competente dell’esito dei controlli effettuati e dell’indennizzo deliberato.
I poteri delle autorità di controllo
Al fine di verificare il rispetto del divieto di finanziamento, le autorità di vigilanza possono – tra l’altro – richiedere dati, notizie, atti e documenti alle autorità preposte ed effettuare ispezioni presso le loro strutture. In merito alle possibili sanzioni, si segnala che le autorità obbligatorie, nonché i componenti dei loro organi di amministrazione, regolazione e vigilanza che non rispettano il divieto di finanziamento e lo schema di istruzioni, sono soggetti a sanzione amministrativa da parte dell’autorità di vigilanza competente autorità, a meno che il fatto non costituisca reato.
prossimi passi
La consultazione pubblica è aperta fino al 12 giugno 2023 e le autorità di vigilanza analizzeranno le osservazioni e i commenti pervenuti dal mercato per predisporre il testo definitivo delle istruzioni, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Secondo il progetto di istruzioni, i soggetti vincolanti sono tenuti a rispettarle entro quattro mesi dalla loro entrata in vigore