Il nuovo regolamento italiano per le concessioni portuali: alcune riflessioni sul tema centrale della “sostenibilità”

Genova – In data 31 dicembre 2022 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 202/2022 in cui è disciplinata la disciplina per il rilascio delle concessioni di spazi e marciapiedi ( “sistemi”) in vigore dal 15 gennaio 2023.

L’arbitro presenta diverse caratteristiche interessanti.

In questo breve contributo, ci concentreremo su due aspetti che hanno un impatto significativo sul settore portuale:
(1) sostenibilità energetica e ambientale come criterio per l’affidamento delle concessioni demaniali;
(2) Introduzione del meccanismo di licenza nel caso di a
cambio di controllo Franchisee dopo fusione e acquisizione.

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La questione energetica è oggi più centrale che mai. Gli input più importanti per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale sono giunti dal PNRR, in quegli interventi che interessano le infrastrutture portuali dal punto di vista economico e dal punto di vista della semplificazione dell’iter amministrativo di gestione, affidamento e realizzazione di progetti funzionali alla realizzazione porti verdi (Si pensi al decreto legge 36/2022 sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione per Freddo Stirare Le piante).

In questo contesto, il regolamento pone un ulteriore elemento nel processo di inclusione della sostenibilità tra autisti che indirizza l’amministrazione – in questo caso – nella selezione dei concessionari, e tale considerazione assume particolare rilievo se si considera che il fine ultimo per il quale il potere di agire è quello di garantire l’interesse pubblico al corretto sviluppo del demanio risorse.

A questo punto emergono due diversi aspetti, entrambi creati dall’art. 2 del Regolamento, ed in particolare:
a) Nel primo comma è espressamente indicato “Tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” Tra i principi cui deve attenersi l’attività dell’ente concedente ai fini del rilascio delle concessioni demaniali;
b) Ma più precisamente, vengono definiti i criteri che l’ente concedente deve rispettare nella valutazione delle domande pervenute dai franchisor nominati, i quali dovranno presentare essenzialmente due documenti:
UN. Un programma di investimenti, ove concepito, finalizzato al potenziamento dell’area demaniale oggetto della concessione, con l’obiettivo di incrementare i traffici e la produttività portuale;
B. Un piano economico-finanziario che attesti la sostenibilità (questa volta in senso prettamente economico del termine) del programma di investimenti offerto.

Bene, il paragrafo 4 dice così Quando si definiscono i criteri per la valutazione delle domande L’amministrazione aggiudicatrice deve tener conto, tra l’altro, “Natura e importanza degli investimenti infrastrutturali, nonché di impianti, attrezzature e tecnologie finalizzati allo sviluppo della produttività portuale e alla tutela dell’ambiente” e “Sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto”.

Sostenibilità energetica e ambientale diventano così non solo i principi ispiratori dell’attività dell’ente donatore, ma anche lo spunto per la scelta di un candidato concessionario a cui affidare lo sviluppo del territorio demaniale.

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L’elemento più rilevante è già rappresentato da un’altra disposizione del Regolamento e, in particolare, dall’art. 5, che specifica i criteri per la determinazione dei canoni di franchising. La legge stabilisce che l’importo del compenso è determinato sulla base di una componente fissa e variabile, e sarà quest’ultima “Stabilito applicando al piano economico finanziario del concessionario gli indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell’attività”.

Pertanto l’efficienza energetica ha un impatto critico sulla stima delle tariffe di franchising. Inoltre, con la presentazione del piano degli investimenti e dei relativi indicatori in materia di efficienza energetica e tutela ambientale, l’affiliante designato assume specifici obblighi nei confronti dell’ente concedente, che saranno soggetti alla revisione periodica prevista dall’art. 9 del Regolamento, per effetto del quale, in caso di inosservanza delle disposizioni del caso, l’autorità potrà attivare il meccanismo di revoca previsto dall’art. 47 del Codice della Navigazione.

Tutti questi elementi dimostrano ulteriormente la centralità del tema della sostenibilità (anche energetica) nel piano di sviluppo delle infrastrutture portuali nel nostro Paese, e l’attribuzione di poteri valutativi alla stazione appaltante in relazione a tale elemento dell’offerta presentata dal soggetto designato concessionario è coerente con la necessità per lo Stato di “guidare” a livello sistemico la trasformazione energetica e il perseguimento della sostenibilità ambientale.

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Passando al secondo argomento, con il primo comma dell’art. 7 Il regolamento disciplinava l’ipotesi di cambio di controllo della concessionaria, stabilendo, nel primo periodo, che “Nel caso in cui il concessionario sia una società per azioni, in relazione alla cessione di quote sociali che determini una modifica del controllo del concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione all’ente concedente”.. In sostanza, al concedente è riconosciuto un potere d’azione che va ben oltre il trasferimento dei diritti e degli obblighi definiti dal franchising, e si estende ad incidere sull’autonomia negoziale dei soggetti privati ​​anche in relazione ad operazioni più ampie.

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Tuttavia, l’ambito di indagine da parte dell’autorità del donatore è limitato a “Il possibile impatto della modifica della struttura societaria sull’attuazione del programma di investimenti e delle attività offerte dall’affiliante, nonché sul relativo piano economico e finanziario”.. Rimangono comunque evidenti margini di soggettività e discrezionalità. L’esito della valutazione deve essere comunicato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla richiesta; In mancanza, il meccanismo del silenzio assenso previsto dal terzo periodo del primo comma dell’art. 7.

In conclusione, il regolamento attribuisce all’ente concedente uno strumento efficace per garantire il proficuo utilizzo della concessione in situazioni potenziali cambio di controllo All’affiliante con l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico concorrente. Il regolamento, invece, attribuisce all’ente concedente poteri soprannaturali di controllo che vanno al di là dei diritti e degli obblighi derivanti dalle concessioni concesse.

* Avvocati, avvocati LCA

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