Sommario
Il sistema IDE italiano, noto come sistema del “golden power”, consente al governo italiano di esaminare le transazioni relative a settori industriali “strategici” e gli conferisce il potere di applicare condizioni a tali transazioni o addirittura di opporsi ad esse nel caso. minacciare l’economia o la sicurezza nazionale. Il sistema è stato introdotto nel 2012 dal Decreto Golden Power ed è stato recentemente potenziato per contrastare potenziali minacce derivanti dalla pandemia.
Il decreto prevede, tra l’altro, le seguenti modifiche alla Golden Power Ordinance:
- Ampliamento del numero dei settori industriali ritenuti strategici per l’economia nazionale, soprattutto per quanto riguarda i settori del 5G e dei servizi cloud.
- modificare la procedura di notifica prevista dalla Golden Power Ordinance; E il
- Conferma (con alcune precisazioni) del regime straordinario introdotto nel 2020 nell’ambito della pandemia da COVID-19 (dal Decreto-Legge n. 23/2020 – Decreto Liquidità) che doveva concludersi il 31 dicembre 2022.
Difesa e sicurezza nazionale
Decreto:
un. Specifica che le operazioni che possono incidere sulla proprietà, il controllo e la disponibilità di asset strategici e la creazione di titoli su asset nell’area della difesa e della sicurezza nazionale devono essere segnalate al governo. Prima dell’emanazione del decreto, l’obbligo di comunicazione nel settore della difesa era attivato solo in caso di mutamenti nell’assetto societario (fusioni, fusioni, ecc.) e di acquisizioni di azioni; E il
B. Estensione delle sanzioni originariamente comminate all’acquirente alla società target per il mancato rispetto di eventuali condizioni imposte dal governo su una determinata operazione (fino al doppio del valore dell’operazione e, comunque, non inferiore all’1% del prezzo dell’acquirente volume delle vendite).
Energia, Comunicazione e Trasporti
Decreto:
un. Ha confermato le disposizioni del Decreto Liquidità, originariamente previsto in scadenza il 31 dicembre 2022. In base a tale proroga, il governo deve essere informato nel caso in cui un acquirente estero fuori dall’Unione Europea acquisisca il 10% della società target, quando il valore dell’investimento è superiore al milione di euro. Inoltre, devono essere segnalate le acquisizioni che superano le soglie del 15%, 20%, 25% e 50%; la Banca
B. Ha precisato che il Governo deve essere informato anche in caso di acquisizioni da parte di soggetti comunitari (ivi compresi i soggetti domiciliati in Italia) di società operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della sanità, dell’alimentazione e della finanza (inclusi i settori assicurativo e creditizio), a condizione che tali operazioni richiedano la costituzione stabile di tali entità in Italia sotto il controllo della società target; E il
C. Estensione delle sanzioni originariamente comminate all’acquirente alla società target per il mancato rispetto di eventuali condizioni imposte dal governo su una determinata operazione (fino al doppio del valore dell’operazione e, comunque, non inferiore all’1% del fatturato dell’acquirente).
adeguamenti procedurali
Decreto:
un. Semplifica la procedura di notifica. Con decreto esecutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno definire modalità semplificate di adempimento e requisiti procedurali per i casi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ritenga non necessario l’esercizio dei golden poteri in relazione all’operazione segnalata. In tal caso, i soggetti notificati – nonché la pubblica amministrazione – possono comunque chiedere che il Consiglio dei ministri prenda una decisione sulla notifica;
B. prevede un decreto esecutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di disciplinare l’inoltro della preventiva notifica, per ricevere una prima valutazione sull’applicabilità del decreto Golden Power all’operazione, e [to determine] La possibilità di ottenere l’approvazione diretta dal gruppo di coordinamento istituito presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri. E il
C. Fornisce una preferenza per le notifiche congiunte di tutte le parti coinvolte in una particolare transazione (compresa la società target). Qualora non sia possibile la comunicazione congiunta, l’acquirente deve informare la società target e gli altri soggetti coinvolti nell’operazione (fornire evidenza dell’avvenuta comunicazione) affinché possano presentare sintesi e documenti all’Ufficio di Gabinetto entro i quindici giorni successivi.
Tecnologia 5G e servizi cloud
Decreto:
un. L’arte si estende. 1-bis del Decreto Golden Power, in relazione alle comunicazioni elettroniche a banda larga basate su tecnologia 5G e servizi cloud, ad ulteriori asset strategici, relazioni e tecnologie in relazione alla cybersecurity, da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di accreditamento . Queste attività sono classificate come una “strategia nazionale di difesa e sicurezza”. E il
B. Prevede l’obbligo di informare preventivamente l’Ufficio di Gabinetto in caso di acquisto di beni o servizi connessi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle attività connesse. Tale notifica deve includere un piano annuale (aggiornato trimestralmente) contenente, tra l’altro, una descrizione dettagliata dell’operazione, degli asset, delle parti interessate, degli accordi esistenti e del piano d’azione per il 5G. approvare o rifiutare il piano annuale (eventualmente con prescrizioni) entro i successivi 30 giorni dalla data di notifica; E il
C. Prevede l’applicazione del regime sanzionatorio. Particolarmente:
- Nel caso in cui qualsiasi accordo venga eseguito prima dell’approvazione del piano di cui sopra, il Governo può ordinare, entro un certo termine, al soggetto che ha l’obbligo di disdire la reintegrazione a proprie spese.
- La mancata notifica o la violazione delle istruzioni impartite dall’Ufficio di Gabinetto possono comportare sanzioni fino al 3% del fatturato dell’ente responsabile della notifica.
- Gli accordi conclusi in violazione delle condizioni di cui sopra sono nulli. Il governo può anche ordinare al soggetto che ha l’obbligo di dare avviso di reintegrazione a proprie spese, entro un certo termine. I ritardi nell’adempimento di tale ordine possono comportare anche sanzioni fino a 1/12 della penale applicabile per ogni mese di ritardo.
Esporta importanti materie prime
Altre disposizioni relative alle transazioni estere includono misure all’esportazione. Fino al 31 luglio 2022 le imprese italiane o stabilite in Italia devono notificare al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri l’esportazione diretta o indiretta di importanti materie prime (compresi i rottami ferrosi), almeno dieci giorni prima del completamento della relativa transazione. cose. Un decreto esecutivo del Presidente del Consiglio definisce la tipologia di operazioni di esportazione che comportano l’approvvigionamento di materie prime e che possono mettere a repentaglio l’interesse nazionale.
La mancata comunicazione di tali esportazioni può comportare sanzioni amministrative pari al 30% del valore della transazione e, comunque, non inferiore a 30.000 euro per transazione.
Conclusioni
Con decreto, il governo ha ampliato i propri poteri rispetto alle operazioni e ai beni ritenuti strategici per evitare acquisizioni ostili alla luce del critico scenario politico ed economico che l’Italia (e il mondo) deve affrontare. Il governo ha profondamente riconsiderato la natura strategica di alcune industrie e asset e ha deciso di estendere i poteri d’oro in alcuni settori (non prevedendo più come termine per la fine dell’emergenza pandemica) e rispetto a qualsiasi tipo di investitore (indipendentemente dalla nazionalità) .
Il Governo ha cercato di semplificare le procedure di notifica ed ha espresso la preferenza per le notifiche congiunte con l’obiettivo di ridurre il volume delle comunicazioni ricevute dall’Ufficio di Gabinetto, rilevando che lo scorso anno il numero delle notifiche ricevute è stato di 496- Nonostante quanto sopra, l’ampliamento del perimetro di attività e operazioni che rientrano nel decreto Golden Power mira ad aumentare il numero di questi depositi per i prossimi anni.